ECOBONUS 110% PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO
Ecobonus
110% nel DL Rilancio, ecco la guida su come fare i lavori in casa
gratis: interventi ammessi, regole da seguire, requisiti dei beneficiari
e sanzioni in caso di i
Ecobonus 110% nel DL Rilancio: la possibilità di fare i lavori in casa gratis redne questa misura tra le più attese del provvedimento, che sfrutta il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Dopo una prima esclusione, è possibile usufruire del super bonus anche nelle seconde case.
L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.
Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa gratis fino al 2021.
Per poter aver accesso all’ecobonus 110% però bisognerà essere in possesso di determinati requisiti, che dovranno essere certificati: chi rilascerà falsi attestati andrà incontro a sanzioni salate.
A essere coperte saranno le spese sostenute per interventi tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.
Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.
Da dove viene questa proposta? L’idea è stata messa a punto da Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo vari confronti col mondo dell’edilizia.
Ecobonus 110%: gli interventi che è possibile effettuare gratis
Nel frattempo, riportiamo di seguito quelli che ad oggi prevede l’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
- Interventi finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Tetto massimo
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione.
Tetto massimo
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.
Tetto massimo
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Tutti gli altri interventi di miglioramento del redimento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione deve essere calcolata su di un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura
Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratuitamente“ è necessario far riferimento alle 3 diverse opzioni previste dalla norma.
Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:
- la possibilità di usufruire della detrazione del 110% in un periodo pari a 5 anni;
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che
ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
- il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni.
Nei successivi due casi si è in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato.